Per età o reddito

1) Minori di 14 anni (fino al compimento del 14° anno di età, indipendentemente dalla posizione reddituale del nucleo familiare di appartenenza). Validità in Regione Lombardia (Cod. E11 a validità regionale per la specialistica e per la farmaceutica)

2) Minori di 6 anni appartenenti a nucleo familiare fiscale con reddito complessivo non superiore a € 36.151,98. Validità nazionale (Cod. E01 a validità nazionale per la specialistica)

3) Cittadini di età superiore ai 65 anni con reddito complessivo familiare fiscale non superiore a € 36.151,98 (Cod. E01 a validità nazionale per la specialistica)

4) Cittadini di età superiore a 65 anni con reddito complessivo familiare fiscale compreso tra i € 36.151,98 e € 38.500,00  (Cod. E05 a validità regionale per la specialistica)

5) Cittadini di età uguale o superiore a 66 anni con un reddito familiare fiscale annuo pari a € 18.000 (Cod. E14  a validità regionale per la farmaceutica)

6) Titolari di pensione al minimo ultrasessantenni e familiari fiscalmente a carico con reddito complessivo familiare fiscale inferiore a € 8.263,31, incrementato a € 11.362,05 in presenza di coniuge a carico e di ulteriori € 516,45 per ogni figlio a carico (Cod. E04 a validità nazionale per la specialistica e regionale anche per la farmaceutica)

7) Titolari di pensione sociale e loro familiari fiscalmente a carico (Cod. E03 validità nazionale per la specialistica e  regionale per la farmaceutica)

8) Lavoratori in mobilità, in cassa integrazione straordinaria, in cassa integrazione in deroga, in contratto di solidarietà difensivo e loro familiari fiscalmente a carico  (anche nel caso di figli a carico al 50%) che percepiscano una retribuzione, comprensiva dell’integrazione salariale o indennità, non superiore i massimali previsti dalla Circolare n.5 dell’INPS del 25.01.2019 e suoi eventuali successivi aggiornamenti (Cod. E13 a validità regionale per la specialistica e per la farmaceutica)

9) Disoccupati (cittadino che abbia cessato un’attività di lavoro dipendente, non ne abbia altre in corso e sia iscritto all’ufficio dell’impiego in cerca di nuova occupazione) immediatamente disponibili allo svolgimento ed alla ricerca di una attività lavorativa e iscritti al  Centro per l’Impiego e loro familiari fiscalmente a carico (anche nel caso di figli a carico al 50%) appartenenti a nucleo familiare fiscale con reddito complessivo inferiore a € 8.263,31 incrementato a € 11.362,05 in presenza del coniuge ed in ragione di ulteriori € 516,46 per ogni figlio a carico, per la durata della condizione (Cod. E02 a validità nazionale per la specialistica e  regionale per la farmaceutica)

10) Disoccupati (cittadino che abbia cessato un’attività di lavoro dipendente, non ne abbia altre in corso e sia iscritto all’ufficio dell’impiego in cerca di nuova occupazione) immediatamente disponibili allo svolgimento ed alla ricerca di una attività lavorativa e iscritti al Centro per l’Impiego e loro familiari fiscalmente a carico (anche nel caso di figli a carico al 50%) appartenenti a un nucleo familiare fiscale con reddito complessivo  superiore a € 8.263,31 ed inferiore o pari a € 27.000, per la durata della condizione (reddito riportato nell’ultima dichiarazione dei redditi) (Cod. E12 a validità regionale per la specialistica e la farmaceutica)

 

Autocertificazione

L’autocertificazione prevista per i codici E01, E02,  E03, E04, E05, E12, E13 ed E14 può essere effettuata online sul sito di Regione Lombardia (clicca qui..>>) utilizzando la carta regionale dei servizi, presentandosi presso gli uffici “Scelta e revoca”, con la propria carta regionale dei servizi e la fotocopia del documento d’identità o on line utilizzando il portale dedicato: https://sr.asst-fbf-sacco.it/.

Per gli assistiti impossibilitati a recarsi personalmente presso gli sportelli, è possibile scaricare il modulo, compilarlo e incaricare un familiare/conoscente per la consegna, unitamente alla carta regionale dei servizi e copia del documento di identità (senza delega) presso lo sportello di scelta e revoca.
Sarà rilasciato l’attestato e contestualmente avviene la registrazione del codice di esenzione in anagrafica regionale, consultabile per verificare la posizione di ciascun assistito riconosciuto esente per reddito/età, dal medico prescrittore che deve utilizzarla per la compilazione dell’impegnativa.

Anche l’assistito può verificare la propria posizione andando sul sito sul sito di Regione Lombardia (clicca qui..>>) utilizzando la carta regionale dei servizi, presso l’ufficio “Scelta e revoca” o dal proprio medico di famiglia. Qualora la propria posizione non fosse presente, può recarsi presso l’ufficio ”Scelta e revoca” per autocertificare la condizione con conseguente registrazione della posizione nel sistema informatico.

Le esenzioni con codice E01, E03, E04, E05 ed E14 sono certificate dal Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF), assegnate in automatico agli aventi diritto e rinnovate ogni anno se permangono le condizioni di diritto. Nel caso in cui un cittadino chieda la revoca di una delle esenzioni assegnate automaticamente dal MEF in quanto ritenga di non possedere i requisiti necessari per godere del relativo diritto, la revoca avrà validità solo per l’anno in corso. In tal caso è necessario chiedere nuovamente la revoca dell’esenzione non posseduta.
L’esenzione E02 ha una durata massima annuale non automaticamente rinnovabile, le esenzioni E12 e E13 avranno una durata massima biennale non automaticamente rinnovabile con scadenza al 31 marzo di ogni biennio (salvo precedente variazione dello stato di diritto come ad esempio la perdita dello status di disoccupato). Infine E30 e E40 saranno attribuite e rinnovate automaticamente ogni annodal Ministero delle Finanze (MEF) se permangono le condizioni di diritto.  Per maggiori informazioni..>>

Gli assistiti provenienti da altre regioni non iscritti al Servizio Sanitario Regionale lombardo, sulla cui ricetta il medico non abbia apposto alcun codice di esenzione nazionale, sono tenuti al pagamento delle quote ticket.

Le prescrizioni redatte dal medico devono sempre recare i codici di esenzione ed in tutti i casi in cui la ricetta ne è sprovvista, l’assistito è tenuto al pagamento delle quote dovute (non può essere riconosciuta nemmeno a posteriori).

Qualora al medico prescrittore non risulti in anagrafe regionale l’informazione relativa al codice di esenzione, può utilizzare la documentazione di cui lo stesso cittadino è in possesso.

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