Invalidità civile ed Handicap

INVALIDITA’ CIVILE – L. 30/3/1971, n.118 e succ. modifiche e integrazioni
Persona di qualsiasi età (adulti o minori) che, a causa di infermità (fisica o psichica, congenita o acquisita), abbia una riduzione della capacità lavorativa (se in età lavorativa) o della capacità a svolgere i compiti e le funzioni proprie dell’età (se minore o ultrasessantacinquenne). In caso di soggetti totalmente inabili si valuta anche la capacità residua di compiere gli atti essenziali quotidiani o di deambulare.

HANDICAP – L. 5/2/1992, n. 104
Soggetto affetto da minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione.
Si può richiedere l’accertamento dello stato di handicap anche per condizioni che abbiano già dato diritto ad altre forme d’invalidità (civile, del lavoro, di guerra, di servizio, cecità o sordità).
DISABILITA’ (capacità lavorative residue) – L. 12/03/1999, n. 68
Tale forma di riconoscimento è necessaria per l’iscrizione alle liste di collocamento mirato presso i Centri per l’Impiego della Provincia. Interessa, quindi, persone in età lavorativa.
L’accertamento può essere richiesto congiuntamente all’invalidità civile, cecità o sordità, oppure con domanda separata se il richiedente è già in possesso di un verbale di invalidità civile, di cecità o di sordità.
Possono accedere al percorso di accertamento della disabilità i soggetti:

  • Invalidi civili con percentuale pari o superiore al 46%;
  • Ciechi civili;
  • Sordi civili

Come fare la domanda

A decorrere dal 01 gennaio 2010 le domande per il riconoscimento dello stato di invalidità civile,  handicap e disabilità, complete della certificazione medica attestante la natura delle infermità invalidanti devono essere presentate all’INPS esclusivamente per via telematica. (www.inps.it)

La domanda deve essere inoltrata on line o direttamente dal cittadino  con credenziali SPID, CIE o CNS oppure avvalendosi del supporto di Enti di Patronato o Associazioni di Categoria di cui all’elenco allegato.

La modalità è la seguente :

  • Compilazione ed invio on line del certificato da parte del medico certificatore dotato di apposite credenziali di accesso INPS; il certificato medico introduttivo ha una validità di 90 giorni.
  • Compilazione ed invio on line della domanda abbinata al certificato precedentemente acquisito da INPS;
    La domanda completa di certificato viene quindi trasmessa da INPS, in tempo reale e in via telematica, alle ASST territorialmente competenti che provvederanno ad inviare all’interessato la convocazione a visita medica.

In caso di prima assenza l’istante sarà riconvocato entro tre mesi dalla data della domanda. In caso di doppia assenza ingiustificata l’istanza sarà archiviata.

Nel caso di decesso del richiedente, dopo la domanda e prima della visita il riconoscimento dello status d’invalido civile può essere richiesto dagli eredi tramite formale domanda  (istanza  post mortem modello AP71) avvalendosi della modulistica scaricabile dal sito INPSwww.inps.it) 

Accertamento sanitario

Gli accertamenti sanitari sono effettuati dalla Commissione Medica presso la sede della ASST territorialmente competente per residenza o domicilio. L’istante, qualora sussistano le condizioni di intrasportabilità può richiedere attraverso il proprio medico abilitato, l’accertamento sanitario al domicilio o sede di ricovero. La Commissione Medica esegue l’accertamento medico-legale ed esprime un giudizio in relazione all’istanza inoltrata e ai relativi requisiti previsti dalla vigente normativa. Il verbale redatto dalla Commissione Medica in sede di visita viene inviato telematicamente alla Commissione INPS. La Commissione INPS ha facoltà di sospendere il giudizio espresso e convocare a visita diretta l’assistito. Una volta confermato il giudizio, l’INPS invierà al domicilio dell’assistito il verbale sanitario definitivo relativo all’accertamento richiesto. La validazione e la notifica del verbale definitivo è sempre in carico all’INPS.

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­Dopo l’accertamento sanitario, qualsiasi informazione relativa allo stato della pratica la richiesta di copia del verbale e qualsiasi altra delucidazione

dovrà essere  inoltrata alla sede INPS di competenza territoriale . Inoltre ogni cambio di residenza e/o domicilio con pratica in corso deve essere tempestivamente comunicato all’INPS utilizzando i seguenti canali:

  • numero verde 803164;
  • sito INPS: inps.it;
  • sede INPS competente per il luogo di residenza (informativa allegata).

Ricorso

Avverso il mancato riconoscimento sanitario è ammesso il ricorso in giudizio entro 180 giorni (Tribunale – Sezione Lavoro) – a pena di decadenza – dalla notifica del verbale sanitario.
Il modulo per presentare ricorso è scaricabile dal sito INPS (www.inps.it – Ricorso Amministrativo invalidità civile)

Non è possibile presentare una nuova domanda per la stessa prestazione (con l’eccezione delle domande di aggravamento – legge 80/2006):

  • prima della fine della procedura in corso;

  • prima dell’intervento di una sentenza passata in giudicato, in caso di ricorso giudiziario.

Benefici

In relazione al giudizio espresso possono correlarsi i benefici economici e le agevolazioni riassunti nella  Tabella Benefici allegata.

La competenza per la concessione ed erogazione del beneficio economico è in carico all’INPS. L’interessato viene invitato da INPS a completare l’inserimento dei dati necessari per l’accertamento dei requisiti socio-economici e la modalità di pagamento richiesta.  All’interessato verrà inviata da parte di INPS comunicazione di erogazione o reiezione della richiesta di prestazione.

Documenti