Accertamenti inabilità per dipendenti della Pubblica Amministrazione

COSA SI INTENDE

Il Collegio Medico effettua gli accertamenti sanitari, in forma collegiale, nei confronti di specificate categorie di pubblici dipendenti, che svolgono l’attività lavorativa presso Pubbliche Amministrazioni ubicate in Milano, in relazione alle differenti finalità normative:

* Accertamento di diverse forme di inabilità, anche ai fini pensionistici, non dipendente da causa di servizio, per dipendenti pubblici in relazione alla cassa pensione di appartenenza ex Inpdap – casse pensioni CPDEL, CPI, CPS e CPUG

* accertamento sanitario ai fini del trattamento di inabilità dei pubblici dipendenti ex art. 13 L. 274/91 e ss.mm.ii. per il riconoscimento dell’inabilità a qualsiasi lavoro proficuo;

* accertamento sanitario ai fini del trattamento di inabilità totale e permanente alla mansione specifica Circolare del Ministero del Tesoro n° 9/I.P. del 15/11/1991;

* accertamento finalizzato al mutamento di profilo per inidoneità psico-fisica art. 6 CCNL Integrativo – Comparto Sanità 2001 e passaggio ad altra funzione per inidoneità fisica art. 29 CCNL 1996 Comparto Sanità – Area Dirigenza Medica e Veterinaria;

* Accertamento di diverse forme di inabilità, anche ai fini pensionistici, non dipendente da causa di servizio per dipendenti pubblici di Enti Pubblici NON Economici

* accertamento sanitario per il riconoscimento dell’inabilità dei pubblici dipendenti degli Enti Pubblici non economici (L. 335/95 e D.M. Tesoro 187/97) per il riconoscimento dell’inabilità a qualsiasi a attività lavorativa;

– accertamento sanitario per il riconoscimento inidoneità psicofisica permanente assoluta (a qualsiasi attività lavorativa) o relativa (a alcune o tutte le mansioni) DPR 171/2011;

– accertamento sanitario finalizzato alla concessione di un ulteriore periodo di conservazione del posto, superato il primo periodo di malattia previsto nei contratti collettivi di lavoro (riferimento articoli dei diversi CC.CC.NN.LL. e D.Lgs. 165/2001);

* Accertamento dell’inidoneità psico-fisica a svolgere l’attività convenzionale per:

* Medici di Medici Generale, di Continuità Assistenziale e di Medicina dei Servizi (ai sensi dell’art. 8 del D.Lgs. 502 del 1992 e ss.mm.ii. – art. 19 comma 1, punto f dell’Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale);

* Medici Specialisti ambulatoriali interni (art. 36 comma 3, punto d dell’accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con gli Specialisti Ambulatoriali Interni, veterinari ed altre professionalità sanitarie (Biologi, Chimici, Psicologi) ambulatoriali ai sensi dell’art. 8 Del D.Lgs. N. 502 del 1992 e s.m.i;

* Accertamento ai fini della concessione dell’assegno di incollocabilità (art. 104 T.U. 1092/1973) solo per determinate categorie di dipendenti pubblici (Personale delle Forze Armante e dei Corpi Armati dello Stato).

Il Collegio Medico effettua, inoltre, ogni altro accertamento sanitario di tipo collegiale che richieda una competenza specialistica medico legale specificatamente previsto dalla normativa vigente, con esclusione di quella per l’invalidità civile.

DESTINATARI DELL’ACCERTAMENTO SANITARIO COLLEGIALE

Destinatari degli accertamenti collegiali sono le specifiche categorie di dipendenti pubblici in relazione alle differenti finalità normative.

Il Collegio Medico, esprime solo e soltanto un parere tecnico endoprocedimentale, che si inserisce all’interno di un più ampio procedimento amministrativo il cui esito fa capo esclusivamente all’ente richiedente, unico titolare del procedimento e competente ad adottare i provvedimenti amministrativi relativi al rapporto di lavoro.

COME SI RICHIEDE L’ACCERTAMENTO

L’accertamento collegiale avviene nella maggior parte dei casi in seguito alla richiesta dell’interessato per il tramite dell’Amministrazione di appartenenza. Per alcune tipologie di richieste è previsto l’utilizzo di specifica modulistica.

L’accertamento sanitario viene effettuato successivamente al pagamento dei diritti sanitari da parte dell’Ente datore di lavoro.