Indennizzi per danni da trasfusione o vaccinazione

COSA SI INTENDE

La UOC Medicina Legale gestisce l’istruttoria delle richieste di indennizzo per danni e/o complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati (L. 210/92 e s.m.i.) per le quali è previsto un indennizzo economico a favore dei soggetti danneggiati che ne facciano richiesta, secondo le seguenti fasi:

  • accettazione e istruttoria dell’istanza, finalizzata al completamento e regolarizzazione della stessa,
  • trasmissione dell’istanza alla Commissione Medica Ospedaliera (CMO) presso l’Ospedale Militare del Ministero della Difesa per la valutazione medico legale (valuta il nesso di causalità tra l’infermità riscontrata e l’evento che ha causato il danno, la tempestività della presentazione della domanda nei termini previsti e la classificazione delle lesioni e delle infermità permanenti secondo la tabella A allegata al D.P.R. 30 dicembre 1981, n. 834) e l’emissione del verbale;
  • ricezione e notifica del relativo verbale all’interessato (Entro 30 giorni dalla notifica del verbale può essere presentato ricorso avverso il giudizio espresso dalla Commissione Medica Ospedaliera per il tramite della UOC Medicina Legale – ex art. 5 L. 210/92);
  • ricezione degli eventuali ricorsi avversi al giudizio della C.M.O. e successivo invio per competenza al Ministero della Salute;
  • attribuzione dell’importo economico e ricezione documentazione per l’erogazione del beneficio economico.

L’erogazione del beneficio economico e la corresponsione di qualsiasi ulteriore parte economica viene gestita dal Servizio Risorse Finanziarie – U.O. Contabilità Generale della ATS Città Metropolitana di Milano.

DESTINATARI

Presentano le istanze le seguenti categorie di utenti:

  1. Persone che hanno riportato lesioni o infermità, dalle quali sia derivata una menomazione permanente dell’integrità psicofisica a seguito di vaccinazioni obbligatorie per legge o per ordinanza di una autorità sanitaria; vaccinazioni non obbligatorie ma effettuate per motivi di lavoro o per incarichi d’ufficio o per poter accedere ad uno stato estero; vaccinazioni non obbligatorie ma effettuate in soggetti a rischio operanti in strutture sanitarie ospedaliere; vaccinazione antipoliomielitica non obbligatoria nel periodo di vigenza della legge 30 luglio 1959, n. 695 (L. 14 ottobre 1999, n. 362, art. 3, c. 3).
  2. “L’indennizzo di cui al comma 1, art. 1 L. 210/92 spetta, alle condizioni e nei modi stabiliti dalla presente legge, anche a coloro che abbiano riportato lesioni o infermità, dalle quali sia derivata una menomazione permanente della integrità psico-fisica, a causa della vaccinazione anti Sars-CoV2 raccomandata dall’autorità sanitaria italiana” (D.L. 27/01/2022 n. 4, art. 20 )
  3. Persone non vaccinate che hanno riportato, a seguito ed in conseguenza di contatto con persona vaccinata, lesioni o infermità, dalle quali sia derivata una menomazione permanente dell’integrità psico-fisica.
  4. Persone contagiate da virus HIV o da virus dell’epatite a seguito di somministrazione/trasfusione di sangue o suoi derivati, sia periodica (ad es. soggetti affetti da emofilia, talassemia, ecc.) sia occasionale (ad es. in occasione di intervento chirurgico, ecc.).
  5. Personale sanitario di ogni ordine e grado che abbia contratto l’infezione da HIV ed epatiti durante il servizio, a seguito di contatto diretto con sangue o suoi derivati provenienti da soggetti affetti da infezione da HIV.
  6. Persone che risultino contagiate da HIV o da epatiti virali dal proprio coniuge appartenente ad una delle categorie di persone sopra indicate e per le quali sia già stato riconosciuto il diritto all’indennizzo ai sensi della legge 210/92, nonché i figli dei medesimi contagiati durante la gestazione (art. 2, comma 7, L. 210/92).
  7. Gli eredi di persona danneggiata che, dopo aver presentato la domanda in vita, muoia prima di percepire l’indennizzo. Agli eredi, in questo caso, compete la quota ereditaria, testamentaria o legittima, delle rate di indennizzo maturate dalla data di presentazione della domanda sino al giorno della morte (compreso) del danneggiato.
  8. Parenti aventi diritto (nell’ordine ad esclusione: il coniuge, i figli, i genitori, i fratelli minorenni, i fratelli maggiorenni), dietro specifica domanda, qualora a causa delle vaccinazioni o delle infermità previste dalla L. 210/92 sia derivata la morte del danneggiato. Gli aventi diritto possono optare fra un assegno reversibile per 15 anni o un assegno una tantum.
  9. Solo le persone che a causa di vaccinazioni obbligatorie per legge abbiano riportato una menomazione permanente dell’integrità psicofisica (art. 2, comma 2, Legge 210/92), oltre alla domanda ordinaria di indennizzo, possono presentare domanda per l’ottenimento di un importo aggiuntivo una tantum corrispondente al 30%, per ogni anno, dell’indennizzo dovuto ai sensi dell’art. 2, comma 1, Legge 210/92, per il periodo compreso tra il manifestarsi dell’evento dannoso e l’ottenimento dell’indennizzo (retrodatazione).

COME SI RICHIEDE L’ACCERTAMENTO

L’istanza deve essere presentata facendo riferimento alla residenza dell’interessato tramite l’utilizzo del modulo previsto firmato dal richiedente o, in caso di minori o di incapaci, da uno dei genitori o dal tutore, allegando la documentazione sanitaria cartacea, in originale o in copia conforme.

La competenza del Dipartimento Interaziendale Funzionale di Medicina Legale della Asst Santi Paolo e Carlo è SOLO per i soggetti residenti nel comune di Milano e nei comuni facenti capo alla ASST Nord Milano: Bresso, Cinisello, Cologno M.se, Cormano, Cusano Milanino e Sesto San Giovanni.

La presentazione delle istanza è richiesta nel solo in formato cartaceo, a mano o a mezzo raccomandata, al seguente indirizzo:

ASST Santi Paolo e Carlo

UOC Medicina Legale c/o Ufficio Protocollo

P.O. San Carlo Borromeo

Via Pio II n. 3 -20153 Milano

 

oppure prendendo contatti con la Segreteria UOC Medicina Legale tel. 02/8184.5545/5458/5459.

Eventuali comunicazioni o richieste di informazioni potranno essere inoltrate all’indirizzo mail [email protected].

I termini per la presentazione dell’istanza, che decorrono dal momento in cui sulla base della documentazione sanitaria allegata l’avente diritto risulti aver avuto conoscenza del danno:

  • 3 anni, nei casi di vaccinazione o di epatite post-trasfusionale;
  • 10 anni, nei casi di infezione da hiv,
  • 6 mesi in caso di richieste di aggravamento.

Nel caso di soggetto deceduto si considera l’ultima residenza dello stesso, l’istanza di “una tantum decesso” può essere presentata dagli eredi (nell’ordine ad esclusione: il coniuge, i figli, i genitori, i fratelli minorenni, i fratelli maggiorenni), entro 10 anni.

L’eventuale ricorso avverso il giudizio espresso dalla Commissione Medica Ospedaliera deve essere presentato alla UOC Medicina Legale entro 30 giorni dalla notifica del verbale. Successivamente la UOC Medicina Legale lo inoltra al Ministero della Salute (ex art. 5 L. 210/92).

Documenti